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R.D. 29/06/1939 n. 1127

5. Decorso il termine di cui all'art. 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti offerti, importati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

Art. 83.

1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del brevetto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Art. 83-bis.

1. I provvedimenti di cui agli articoli 81, 82 e 83 possono essere chiesti dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata ai sensi dell'art. 4.

Art. 84. In deroga a quanto è disposto negli articoli precedenti e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per invenzione industriale finché figurino nel recinto di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

Art. 85. L'Autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di brevetto per invenzione industriale sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali, da essa indicati, a spese del soccombente. La sentenza che accerta la violazione dei diritti di brevetto può ordinare che gli oggetti così prodotti o importati o venduti, e i mezzi specifici che hanno servito a produrli, o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del brevetto stesso, salvo restando il diritto al risarcimento del danno, é altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma precedente, tenuto conto della residua durata del brevetto o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del brevetto, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del brevetto può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito a norma dell'ultimo comma dell'articolo seguente sentito, occorrendo, un perito.

Art. 86. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa. Delle cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale non si può disporre la remozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo e nel precedente articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il Presidente del collegio o il Pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

Art. 87. I diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali possono formare oggetto di esecuzione forzata. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili. Il regolamento potrà stabilire norme particolari per tale esecuzione e potrà anche determinare le modalità per il soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia costituita sui brevetti stessi e per l'estinzione della garanzia.

Art. 88. Chiunque, senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrial- mente, introduce nello Stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione industriale, è punito, [a querela di parte], con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 (sanzione originaria della multa sostituita con sanzione amministrativa e elevata dall'art. 20, l. 21 febbraio 1989 n. 70).

Art. 89. Chiunque appone, su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, è punito con la sanzione amministrativa da lire) 1.000.000 a lire 10.000.000 (sanzione originaria della multa sostituita con sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981 n. 689, e elevata dall'art. 20, l. 21 feb braio 1989 n. 70).

TITOLO IX Disposizioni generali e transitorie Capo Disposizioni generali

Art. 90. Il richiedente o il titolare di un brevetto che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della commissione dei ricorsi è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del brevetto o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento del- l'annualità senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento dell'annualità senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa per il mantenimento in vigore di un brevetto, deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta, comprensiva della sopratassa di cui all'art. 47. Contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi. Sul- l'istanza di reintegrazione del diritto di presentare ricorso decide la commissione dei ricorsi. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabi li: ai termini di cui al precedente secondo comma, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorità, ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 29 per la scissione delle domande di brevetto e per la presentazione della domanda divisionale

Art. 90-bis. Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare l'invenzione nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del precedente art. 90 può a titolo gratuito attuare l'invenzione nei limiti del preuso o quali risultano dai preparativi.

Art. 91. Le domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'Ufficio italiano brevetti e marchi per invenzioni, modelli e marchi. Esse debbono essere scritte in lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua di- versa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana.

Art. 92. (Articolo abrogato dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 1972 n. 540).

Art. 93. Il richiedente o il mandatario se vi sia deve, in ciascuna domanda, indica- re o eleggere il suo domicilio nel territorio dello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto. I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, che li annota nel [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti). Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel territorio dello Stato, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio stesso. I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti).

Art. 94. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta. Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e li mitatamente ai rapporti con l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il mandato può anche essere conferito ad un avvocato.

Art. 95. La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento. I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del brevetto. Nell'annessa tabella A è indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto. Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923 n. 3268, e successive modificazioni (vedi il d.P.R. 25 giugno 1953 n. 492), sono indicati nell'annessa tabella B.

Art. 96. Il registro delle domande, quello dei [brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti), le domande e i relativi documenti sono pubblici. Salvo quanto è disposto negli artt. 38, 40 e 61, chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei registri, nonché copia delle domande e dei relativi documenti. Tali certificati o estratti, nonché l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.

Art. 97. Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi, edito a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi . Capo II Disposizioni transitorie Si omettono gli articoli dal numero 98 al 105 le cui disposizioni non trovano più applicazione nel nostro ordinamento.

 

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